24/07/2007 - COMMA 6, LA GIURISPRUDENZA VA FORMANDOSI.CLAMOROSA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERNI, CHE SANCISCE INEDITI ED IMPORTANTISSIMI PRINCIPI A TUTELA DEL "TERZO RACCOGLITORE" IN MATERIA DI APPARECCHIO COMMA 6 AFFETTO DA DEFICIT DI CONNESSIONE.
Terni, 20 luglio 2007.
(Jamma) - Il Giudice presso il Tribunale Civile di Terni dr.Polidori, alla presenza dell'avv.Marco Ripamonti, difensore del ricorrente terzo raccoglitore, nonchè del patrocinatore dell'AAMS, dà lettura della sentenza in pari data, con cui viene accolto nel merito il ricorso presentato dall'avvocato viterbese nell'interesse del proprio assistito.
La sentenza afferma principi inediti e si allinea alla nota ed altresì inedita ordinanza resa in sede penale dal Tribunale del Riesame di Lucca.
Stavolta, però, nel contraddittorio con l'AAMS e, trattandosi di sentenza resa da un giudice civile su procedimento scaturito da sanzione amministrativa, con maggiori dettagli.
Questi i fatti da cui origina la vicenda: apparecchio comma 6 dotato di PDA e di nulla osta, ma risultato non collegato, o meglio non "letto" dalla rete. Sequestro amministrativo, con conseguente contestazione ex art.110 comma 9 Tulps. Il terzo raccoglitore presenta scritti difensivi, deducendo la propria estraneità alla problematica relativa al collegamento in rete e producendo diversa corrispondenza comprovante le numerose contestazioni formulate al riguardo. Segue l'ordinanza - ingiunzione con cui l'AAMS ritiene responsabile il terzo raccoglitore rilevando, anzi, come la reiterate contestazioni formulate con riferimento ai problemi di connessione, nonchè il costante versamento del PREU a forfait denotino la piena consapevolezza della non conformità dell'apparecchio e, quindi, la piena responsabilità in capo al raccoglitore.
Da ciò il ricorso dinanzi al Tribunale di Terni, presentato dall'avv.Ripamonti.
Il Tribunale, a seguito dell'esame dei numerosi scritti delle parti e dei documenti prodotti, ha accolto il ricorso e, in ben 5 pagine di articolate motivazioni di merito, ha pronunciato i seguenti principi, che così vengono riassunti e sintetizzati:
- prima rilevante constatazione: la macchina era dotata di tutti i nulla osta (distribuzione e messa in esercizio), nonchè di tutti gli accessori per l'allaccio alla rete (PDA);
- va considerato in buona fede, e quindi immune da colpa e responsabilità, il terzo raccoglitore che installi un apparecchio dotato finanche del nulla osta di messa in esercizio, laddove si veda attribuire problematiche afferenti alla connettività, che per converso non gli sono imputabili;
- le numerose missive di contestazione di tale inefficienza telematica non debbono deporre a carico del terzo raccoglitore nel senso della sua colpevole consapevolezza di tale aspetto di non conformità, ma militano anzi in suo favore, non essendo neanche delegabile nei propri confronti il compito di garantire la connettività dell'apparecchio;
- il terzo raccoglitore, una volta installato l'apparecchio, ne perde la disponibilità giuridica e materiale;
- il sistema alternativo e sussidiario di pagamento del Preu a forfait, effettuato su indicazioni superiori, esime il terzo raccoglitore da colpa, atteso che è la stessa AAMS con nota 25.5.2006 prot.2006/17837/COA/ADI e con decreto direttoriale 29.5.2006 (prot.n.329/CGV) a dare le indicazioni circa le modalità di versamento del PREU forfettario, indicando anche l'ammontare giornaliero e prevedendo l'inipotizzabilità di esimersi da tale forma di esazione;
- alla luce di tali indicazioni, non è comprensibile come l'AAMS, pur riconoscendo l'incolpevolezza in ordine al deficit di connessione in sè, non ritenga di riconoscere altrettanta incolpevolezza, in capo al terzo raccoglitore, quanto alla consapevolezza del deficit medesimo, atteso il versamento del PREU secondo le superiori indicazioni;
- la richiesta del PREU forfettario, evidentemente volta ai fini fiscali, costituisce quantomeno induzione "in errore sul fatto" in favore del terzo raccoglitore, tale da ingenerare nel medesimo il convincimento della piena legittimità della macchina affetta dal deficit, a fronte del versamento del Preu forfettario.
L'avv.Marco Ripamonti, raggiunto telefonicamente, si è manifestato molto soddisfatto del risultato conseguito, che lo ha veduto protagonista, stavolta, dinanzi al Giudice Civile in un procedimento scaturito da una tipica contestazione amministrativa. Lo stesso ha dichiarato quanto segue: Sono lieto che la magistratura ordinaria, anche in sede civile, abbia iniziato a creare condivisibile ed obiettiva giurisprudenza in un settore così articolato qual'è quello delle "comma 6". In un momento difficile e segnato da rilevanti vicissitudini per l'intero comparto, il Tribunale di Terni ha reso una lucida e chiara sentenza, che tende a delineare i rispettivi ruoli e responsabilità, escludendo nel caso di specie qualsivoglia profilo in tal senso in capo al terzo raccoglitore che, in difetto di collegamento, sia stato richiesto di versare il Preu secondo indici forfettari. La sentenza, peraltro, prende spunto dalle stesse note e decreti della Pubblica Amministrazione, che naturalmente sono state prontamente sottoposte al Giudice. Colpisce, in particolare, come il Giudice abbia conferito rilevanza al fatto che il congegno fosse dotato dei titoli autorizzatori e del PDA. Come dire: se è omologato e dotato del punto di accesso alla rete, nulla si può imputare al terzo raccoglitore. Altro elemento rilevante è quanto affermato sulla perdita del giuridico possesso a seguito della installazione. Del resto, il nulla osta è intestato a terzo soggetto. Altro elemento di rilevanza è l'esclusione della colpa, con induzione in errore, allorchè il terzo raccoglitore, in difetto di connessione, riceva indicazioni sul versamento a forfait. Insomma, credo sia una pronuncia nell'interesse di tutti, raccoglitori, concessionari e Pubblica Amministrazione che, del resto, pur se integralmente soccombente, si vede pronunciare principi estrapolati dai suoi stessi provvedimenti e non credo, quindi, se ne possa dolere.
Si apre con tale pronuncia anche un problema di omologazioni e varrebbe la pena interrogarsi anche sulle modalità di effettuazione delle omologhe e se in tale fase non dovrebbe, a mio avviso opportunamente, ricomprendersi anche una previa verifica sulla idoneità alla connettività (con verifiche, ad esempio, sull'efficienza del punto di accesso).
Ringraziamo l'avv.Ripamonti, che presto sarà nostro ospite per rispondere sulle tematiche che si agitano nel settore.
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